OGGETTO: Accesso ai Documenti Amministrativi - Misure Organizzative
Presenti n. 20, assenti n. 5
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., e in particolare gli artt. Contenuti al Capo V, rubricato “Accesso ai documenti amministrativi”, i cui artt. 22-28 disciplinano, appunto, l’esercizio del diritto di accesso dei cittadini nei confronti della P.A. al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale.
Visto, altresì, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e in particolare, le norme di cui al Titolo I contenute negli artt, 10,11 e 7 rubricati, rispettivamente “Diritto di accesso e informazione”, “Difensore Civico” e “Regolamenti”, relative al diritto di accesso dei cittadini nei confronti dell’Ente locale, alla possibilità di ricorso al Difensore Civico in caso di abusi e ritardi e di potere normativo dell’Ente Locale.
Visto lo Statuto provinciale e in particolare le norme contenute al Titolo III, Capo II, art. 33 relativi al diritto di accesso.
Visto il vigente “Regolamento relativo al diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni”, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 153 del 16.07.1997, esecutiva, e regolarmente operante in data 26.09.1997.
Visto in particolare l’art. 3 del citato Regolamento che, sotto la rubrica “Misure organizzative” prevede che l’Amministrazione provinciale adotti le stesse atte all’effettivo godimento del diritto di accesso, predisponendo, tra l’altro, un modulo prestampato, individuando l’ufficio di presentazione delle istanze, stabilendo l’orario d’ufficio nel quale il diritto può essere esercitato e predisponendo le misure organizzative per la consultazione dei documenti d’archivio e della loro duplicazione, definendo ed aggiornando le tariffe (costi di duplicazione) a cui saranno assoggettati i richiedenti di copie di atti o documenti con la previsione di una tariffa agevolata per le Associazioni iscritte all’Albo provinciale.
Ritenuto doveroso dare attuazione a dette norme regolamentari.
Ritenuto, del resto, opportuno individuare delle misure organizzative che consentono l’esercizio del diritto di accesso senza che venga reso pregiudizio all’attività ordinaria degli uffici.
Considerato, a tal fine, opportuno individuare un ufficio competente alla ricezione delle istanze di accesso e stabilire gli orari nei quali il relativo diritto può essere esercitato.
Considerato che l’orario di apertura al pubblico per la presentazione delle istanze relative all’adozione di provvedimenti di competenza dell’Amministrazione provinciale è fissato nel modo seguente:
lunedì dalle 9.00 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 17,30
martedì dalle 9.00 alle 13.00
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 16.00 alle 17,30
venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Ritenuto che la carenza di organico rispetto alle molteplici competenze della Provincia non consentono di destinare un dipendente delle stessa all’attività necessaria per consentire il diritto di accesso durante l’intero orario di apertura al pubblico.
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.lgs. 267/2000.
Dato atto che tutti gli interventi, registrati su nastro magnetico saranno riportati nel verbale della seduta acquisito agli atti.
Tutto ciò visto, ritenuto e considerato
Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Gallo), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
1) di adottare, ai sensi dell’art. 3 del vigente “Regolamento relativo al diritto di accesso ai documento ed alle informazioni”, le seguenti misure organizzative:
a) il modulo prestampato da compilarsi a cura di colui che presenta formale istanza di accesso, è quello allegato alla presente con la lettera “A” mentre quello da compilarsi, a cura dell’Ufficio, nel caso di diniego o differimento dell’accesso è quello allegato con la lettera “B”.
b) l’ufficio presso il quale devono essere presentate le istanze formali ed informali è: l’Ufficio Segreteria Generale, ubicato nella Sede della Provincia, sita presso Tecnoparco in via dell’Industria, 25 a Verbania;
c) l’orario d’ufficio nel quale il diritto può essere esercitato è il seguente:
lunedì dalle 16.00 alle 17,30
martedì dalle 12.00 alle 13.00
mercoledì dalle 12.00 alle 13.00
giovedì dalle 16.00 alle 17,30
venerdì dalle 12.00 alle 13.00
d) il responsabile del procedimento in questione è individuato nella addetta all’Ufficio U.R.P., Sig.ra Lucia Ferrari;
e) la consultazione dei documenti d’archivio, anche informatizzato, nonchè, la loro duplicazione avverrà nel rispetto del diritto alla riservatezza e nella salvaguardia della eventuale esclusione del diritto di accesso;
f) le tariffe (costi di duplicazione) a cui sarà assoggettato il rilascio di copie degli atti sono così fissate:
costo copia fotostatica: Euro 0,15 per n. 1 facciata
costo copia fotostatica Ass.ni iscritte Albo prov.le: Euro 0,10 per n. 1 facciata
costo copie su supporto magneto-ottico: Euro 7,00 per n. 1 c.d.
costo copie su supporto magneto-ottico per Ass.ni: Euro 5,00 per n. 1 c.d.
2) di comunicare, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della Legge 241/90, le misure organizzative sopra adottate alla Commissione per l’Accesso.












