| PROCEDIMENTO/ATTIVITA' |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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INSERIMENTO MIRATO DISABILI: AZIENDE Si tratta degli atti e le documentazioni che le aziende pubbliche e private devono presentare agli uffici competenti per assolvere agli obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/99. Oltre agli obblighi di legge, il servizio offre servizi alle aziende per preselezione dei soggetti disabili, sostegno all’individuazione all’interno del processo produttivo delle postazioni lavorative e le caratteristiche professionali più idonee compatibilmente con i bisogni delle aziende. Informazioni sulla modalità di sostegno all’inserimento lavorativo quali: convenzioni, tirocini, incentivi all’assunzione di soggetti particolarmente svantaggiati.
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Gian Paolo Bussoli
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| A CHI E' RIVOLTO |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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| MODULISTICA |
TERMINI PER LA CONCLUSIONE |
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Disponibile: presso gli uffici dei Centri per l’Impiego Sito Web Regionale Sito Web Min. Lav.
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dalla presentazione del Prospetto informativo: 60 GIORNI per la definizione e verifica dell’obbligo e dei percorsi per il suo assolvimento;
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| COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO |
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE |
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I datori di lavoro pubblici e privati devono obbligatoriamente presentare in via telematica il prospetto informativo del personale in servizio secondo le modalità previste dalla L 133/08.
Il P.I costituisce richiesta di avviamento di soggetti disabili.
In corso d’anno, nel caso di variazioni della quota di riserva, l’azienda può ripresentare il P.I. aggiornato o prendere contatto direttamente con l’Ufficio Disabili.
Su appuntamento è possibile definire situazioni particolari dell’azienda e individuare i percorsi idonei: convenzione di programma (permette di programmare nel tempo le assunzioni obbligatorie) convenzioni nominative (assunzione nominativa di soggetti disabili e soggetti con particolari difficoltà di inserimento al lavoro) inserimento tramite tirocinio.
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entro il 31 Dicembre dell’anno di presentazione per l’assunzione salvo deroghe eventualmente previste in convenzione
entro il 31 gennaio di ogni anno o entro i 60 giorni successivi alla variazione dell’obbligo occupazionale previsto dalla L. 68/99
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| COSTI |
NOTE |
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Non previsti
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